.::GIUGNO 2004::.

Com.It.Es.

di Silvana Mangione

Il 26 marzo scorso si sono tenute in tutto il mondo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero. Il totale dei Com.It.Es eletti è passato da 117 a 126. In particolare, negli Stati Uniti sono nati due nuovi Com.It.Es.: a Washington e a Houston, che si aggiungono ai nove istituiti da tempo: Boston, New York, New Jersey, Filadelfia, Miami, Chicago, Detroit, San Francisco e Los Angeles. Il Canada ha aggiunto un Com.It.Es. ad Ottawa. Perché? Perché finalmente il numero di italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni ha raggiunto e superato tremila, che è il minimo necessario per costituire un Com.It.Es. Ma le novità non si fermano qui: in Australia per la prima volta i Comitati sono stati eletti direttamente dai cittadini. Finora, invece, il governo australiano aveva posto il veto alle elezioni e i Com.It.Es. venivano nominati dai Consoli. In Canada il governo non ha ancora ceduto e le comunità hanno deciso di procedere ad una consultazione allargata simile a quella regolarmente condotta dai Consolati nel resto del mondo. Una brutta novità per gli USA: il Com.It.Es. di New York è passato da un totale di ventiquattro a dodici eletti, perché ai sensi dell’anagrafe gestita dal Ministero dell’Interno non abbiamo almeno centomila residenti nei due Stati di New York e Connecticut. Da queste e da altre pagine abbiamo predicato, insistito, ripetuto fino alla noia che è necessario registrarsi al Consolato, ma evidentemente la gente è troppo pigra o ha paura di chissà che cosa e non va a dichiarare al Consolato la sua presenza sul suolo americano. Il rischio è che il Consolato Generale di New York veda ridursi il numero di addetti e in futuro i servizi non possano più essere erogati con la rapidità e l’efficienza alla quale si è felicemente tornati da poco meno di un anno. Ancora: si è votato per corrispondenza. Con tutti i vantaggi e gli svantaggi che questo tipo di voto comporta: da una parte l’aumento della percentuale dei votanti, perché i cittadini non hanno più dovuto recarsi nei pochi seggi elettorali che venivano allestiti in un territorio sterminato come il nostro; dall’altra le denunce – come sempre soltanto a parole – di brogli, di retate di plichi, di minacce a chi non votava in questo o quel modo. Sinceramente sono convinta che chi ha davvero qualcosa da denunciare lo fa per iscritto, con tanto di firma, senza nascondersi dietro al dito di «voci», «pettegolezzi» o «pseudonimi». I problemi veri, come sempre, sono nati dalle decisioni del governo e dalle norme di legge. Mi spiego. Dopo le difficoltà verificate durante il referendum, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero aveva chiesto che per queste elezioni si usassero le liste consolari – visto che le due anagrafi, quella consolare e quella tenuta dal Ministero dell’Interno – non sono state pienamente armonizzate, il che significa che continuano a non coincidere. Ma no. Il Ministero dell’Interno ha imposto (la legge è dalla sua parte) l’uso dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con il risultato che i soliti ignoti, deceduti, emigrati e/o naturalizzati prima del 1992 hanno ricevuto la cartolina, mentre, ad esempio, molte mogli che l’Italia registra con il nome da ragazza non hanno ricevuto nulla perché il postino non ha trovato il cognome all’indirizzo indicato sulla busta e si è riportato via il plico. Ma la cosa più bizantina e – francamente – incomprensibile riguarda la questione dell’eleggibilità. L’Art. 5, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, la brutta legge di riforma dei Com.It.Es., che tiene scarso conto di quanto suggerito dal CGIE, recita: «Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati». Fin qui tutto è semplice e chiaro: in questo primo caso ineleggibilità è stata interpretata e applicata dovunque come incandidabilità, vale a dire che alle persone elencate in questo primo paragrafo non è stato permesso di candidarsi, con il distinguo che i consoli e vice consoli onorari non possono candidarsi, ma i corrispondenti consolari sì. Il comma prosegue dicendo: «Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici». E qui comincia la confusione. A queste persone è stato permesso di candidarsi (perché?) e – se hanno riscosso la fiducia degli elettori – di essere eletti , salvo poi ricorrere all’Art. 7 del Regolamento di Attuazione della legge, intitolato Verifica della condizione degli eletti che recita al comma 1: «Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri». Questa è una vera mostruosità giuridica, perché contravviene al principio della certezza della legge. Infatti – lo capite bene – un eletto che rientri in una delle categorie indicate nel secondo paragrafo verrà o no dichiarato ineleggibile e quindi fatto decadere oppure no, a seconda che appartenga o no alla maggioranza che si è costituita all’interno di quel particolare Com.It.Es. E questo è inaccettabile. Non basta: anche l’elenco delle categorie indicate nel secondo paragrafo è stato oggetto di interpretazioni estensive (che non sono consentite in materia fiscale o elettorale) a seconda di come si intende la frase «che ricevono finanziamenti pubblici». La domanda è «finanziamenti diretti o indiretti»? Soltanto i «Comitati per l’assistenza» o anche i patronati? E perché non altri enti che ricevono finanziamenti diretti dallo Stato e agiscono in regime di monopolio? Come vedete quando la legge non è chiara, come diceva qualcuno, essa: «Si interpreta per gli amici e si applica ai nemici» o viceversa, a seconda di quello che fa comodo.

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