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Com.It.Es.
di
Silvana Mangione
Il 26 marzo scorso
si sono tenute in tutto il mondo le elezioni per il rinnovo dei Comitati
degli Italiani all’Estero. Il totale dei Com.It.Es eletti è passato
da 117 a 126. In particolare, negli Stati Uniti sono nati due nuovi
Com.It.Es.: a Washington e a Houston, che si aggiungono ai nove
istituiti da tempo: Boston, New York, New Jersey, Filadelfia, Miami,
Chicago, Detroit, San Francisco e Los Angeles. Il Canada ha aggiunto un
Com.It.Es. ad Ottawa. Perché? Perché finalmente il numero di italiani
residenti nelle rispettive circoscrizioni ha raggiunto e superato
tremila, che è il minimo necessario per costituire un Com.It.Es. Ma le
novità non si fermano qui: in Australia per la prima volta i Comitati
sono stati eletti direttamente dai cittadini. Finora, invece, il governo
australiano aveva posto il veto alle elezioni e i Com.It.Es. venivano
nominati dai Consoli. In Canada il governo non ha ancora ceduto e le
comunità hanno deciso di procedere ad una consultazione allargata
simile a quella regolarmente condotta dai Consolati nel resto del mondo.
Una brutta novità per gli USA: il Com.It.Es. di New York è passato da
un totale di ventiquattro a dodici eletti, perché ai sensi
dell’anagrafe gestita dal Ministero dell’Interno non abbiamo almeno
centomila residenti nei due Stati di New York e Connecticut. Da queste e
da altre pagine abbiamo predicato, insistito, ripetuto fino alla noia
che è necessario registrarsi al Consolato, ma evidentemente la gente è
troppo pigra o ha paura di chissà che cosa e non va a dichiarare al
Consolato la sua presenza sul suolo americano. Il rischio è che il
Consolato Generale di New York veda ridursi il numero di addetti e in
futuro i servizi non possano più essere erogati con la rapidità e
l’efficienza alla quale si è felicemente tornati da poco meno di un
anno. Ancora: si è votato per corrispondenza. Con tutti i vantaggi e
gli svantaggi che questo tipo di voto comporta: da una parte l’aumento
della percentuale dei votanti, perché i cittadini non hanno più dovuto
recarsi nei pochi seggi elettorali che venivano allestiti in un
territorio sterminato come il nostro; dall’altra le denunce – come
sempre soltanto a parole – di brogli, di retate di plichi, di minacce
a chi non votava in questo o quel modo. Sinceramente sono convinta che
chi ha davvero qualcosa da denunciare lo fa per iscritto, con tanto di
firma, senza nascondersi dietro al dito di «voci», «pettegolezzi» o
«pseudonimi».
I problemi veri, come sempre, sono nati dalle decisioni del governo e
dalle norme di legge. Mi spiego. Dopo le difficoltà verificate durante
il referendum, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero aveva
chiesto che per queste elezioni si usassero le liste consolari – visto
che le due anagrafi, quella consolare e quella tenuta dal Ministero
dell’Interno – non sono state pienamente armonizzate, il che
significa che continuano a non coincidere. Ma no. Il Ministero
dell’Interno ha imposto (la legge è dalla sua parte) l’uso
dell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con il
risultato che i soliti ignoti, deceduti, emigrati e/o naturalizzati
prima del 1992 hanno ricevuto la cartolina, mentre, ad esempio, molte
mogli che l’Italia registra con il nome da ragazza non hanno ricevuto
nulla perché il postino non ha trovato il cognome all’indirizzo
indicato sulla busta e si è riportato via il plico.
Ma
la cosa più bizantina e – francamente – incomprensibile riguarda la
questione dell’eleggibilità. L’Art. 5, comma 4, della legge 23
ottobre 2003, n. 286, la brutta legge di riforma dei Com.It.Es., che
tiene scarso conto di quanto suggerito dal CGIE, recita: «Non sono
eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio
all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che
detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati». Fin
qui tutto è semplice e chiaro: in questo primo caso ineleggibilità è
stata interpretata e applicata dovunque come incandidabilità, vale a
dire che alle persone elencate in questo primo paragrafo non è stato
permesso di candidarsi, con il distinguo che i consoli e vice consoli
onorari non possono candidarsi, ma i corrispondenti consolari sì. Il
comma prosegue dicendo: «Non sono altresì eleggibili gli
amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività
scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori
e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono
finanziamenti pubblici». E qui comincia la confusione. A queste persone
è stato permesso di candidarsi (perché?) e – se hanno riscosso la
fiducia degli elettori – di essere eletti , salvo poi ricorrere all’Art.
7 del Regolamento di Attuazione della legge, intitolato Verifica
della condizione degli eletti che recita al comma 1: «Il Comitato
giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri
membri». Questa è una vera mostruosità giuridica, perché
contravviene al principio della certezza della legge. Infatti – lo
capite bene – un eletto che rientri in una delle categorie indicate
nel secondo paragrafo verrà o no dichiarato ineleggibile e quindi fatto
decadere oppure no, a seconda che appartenga o no alla maggioranza che
si è costituita all’interno di quel particolare Com.It.Es. E questo
è inaccettabile. Non basta: anche l’elenco delle categorie indicate
nel secondo paragrafo è stato oggetto di interpretazioni estensive (che
non sono consentite in materia fiscale o elettorale) a seconda di come
si intende la frase «che ricevono finanziamenti pubblici». La domanda
è «finanziamenti diretti o indiretti»? Soltanto i «Comitati per
l’assistenza» o anche i patronati? E perché non altri enti che
ricevono finanziamenti diretti dallo Stato e agiscono in regime di
monopolio? Come vedete quando la legge non è chiara, come diceva
qualcuno, essa: «Si interpreta per gli amici e si applica ai nemici» o
viceversa, a seconda di quello che fa comodo.
IDEA
GIUGNO 2004

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